Agatif | LO STATUTO
AGATIF propone lo scambio di esperienze professionali, anche nel quadro del diritto comunitario, la comparazione del diritto amministrativo e del diritto processuale amministrativo nei Paesi europei.
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LO STATUTO

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E’ costituita, nello spirito dell’incontro di Venezia del 26.3.1993, una Associazione fra i Giudici amministrativi tedeschi, italiani e francesi.

 

L’Associazione si propone i seguenti scopi:

 

  1. lo scambio di esperienze professionali, anche nel quadro del diritto comunitario; la comparazione del diritto amministrativo e del diritto processuale amministrativo nei Paesi europei;
  2. il periodico invio di leggi o anche di progetti di legge nei settori del diritto pubblico, oltre che di quelli di comune interesse;
  3. lo studio dello stato giuridico del Giudice amministrativo nei rispettivi ordinamenti sia come singolo che come componente di associazioni rappresentative;
  4. lo scambio degli statuti delle rispettive associazioni rappresentative, dei relativi notiziari periodici indirizzati ai soci e di letteratura giuridica specialistica, ivi compresi gli atti dei Convegni nazionali;
  5. l’organizzazione di soggiorni di studio e perfezionamento presso Tribunali amministrativi francesi, italiani e tedeschi per Magistrati che ne facciano richiesta;
  6. la promozione di corsi presso Istituti di perfezionamento dei Giudici su temi d’interesse attuale;
  7. lo sviluppo di contatti personali fra gli associati, estesi anche alle loro famiglie;
  8. l’organizzazione di soggiorni in Germania, in Francia e in Italia a scopo di perfezionamento professionale o della lingua per gli associati ed i loro familiari, con possibilità di ospitalità presso le rispettive famiglie;
  9. l’organizzazione periodica di convegni di studio nei tre Paesi;
  10. la promozione di stabili collegamenti fra Tribunali dei tre Paesi;
  11. visite comuni presso la Corte di Giustizia dell’ Unione europea, il Parlamento europeo a Strasburgo ed Autorità europee;
  12. ogni ulteriore iniziativa deliberata dal Comitato direttivo per il perseguimento delle finalità associative.

 

Art. 2

Possono far parte dell’Associazione tutti i Magistrati amministrativi, in servizio e a riposo.

Sono, altresì, ammessi coloro che abbiano svolto funzioni di Magistrato amministrativo, gli Avvocati dello Stato e delle Regioni, i Giuristi della pubblica Amministrazione, i Professori di diritto pubblico e di diritto amministrativo, nonchè gli Avvocati amministrativisti.

 

Art. 3

Il Comitato direttivo delibera sull’ammissione di nuovi soci.

Tutti gli associati sono eleggibili alle cariche sociali.

La qualità di socio si perde per dimissioni dall’Associazione o per esclusione deliberata dal Comitato direttivo. Prima della delibera il socio interessato deve essere sentito.

 

Art. 4

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale.

Art. 5

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti.

 

Art. 6

L’Assemblea è organo deliberante su tutte le materie inerenti agli scopi sociali, fatta eccezione per quelle devolute dallo Statuto al Comitato direttivo.

L’avviso di convocazione può essere comunicato attraverso pubblicazione nel notiziario dell’Associazione o nei bollettini delle Associazioni nazionali e deve indicare la data ed il luogo della riunione assembleare e l’ordine del giorno dei lavori.

 

Art. 7

L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un quinto dei soci iscritti.

Le delibere sono prese a maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

L’Assemblea elegge per la durata di tre anni:

a) il Presidente e due Vice Presidenti, come previsto dal successivo art. 8;

b) i componenti effettivi e supplenti del Comitato direttivo nel numero rispettivamente di due effettivi e due supplenti dalla Francia, dalla Germania e dall’Italia.

I soci possono farsi rappresentare da soci presenti con delega scritta.

 

Art. 8

Il Comitato direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il primo ed il secondo Vice Presidente dell’Associazione, rispettivamente provenienti da ciascuno dei tre Paesi.

Per la suddetta elezione si seguirà ogni triennio la regola della rotazione, nel senso che al Paese che abbia avuto la Presidenza spetterà la seconda Vice Presidenza, a quello che avrà avuto la prima Vice Presidenza spetterà la Presidenza ed a quello che avrà avuto la seconda Vice Presidenza spetterà la prima Vice Presidenza e così via.

 

Art. 9

Il Comitato direttivo:

a) compie tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle attività sociali in esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
b) delibera la convocazione dell’Assemblea una volta almeno nel triennio ed indice le elezioni del Comitato direttivo;
c) stabilisce la misura della quota sociale. L’Assemblea può deliberare al riguardo.
d) assume ogni iniziativa anche in via di urgenza per il perseguimento degli scopi sociali.
e) redige il bilancio preventivo e consuntivo; nomina un tesoriere ed un suo sostituto. Si applicano al riguardo gli artt. 7, terzo comma e 8.
f) nomina in ciascun Paese un tesoriere ed il suo vice.

 

Art. 10

Il Presidente può adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo con obbligo di sottoporli alla ratifica di questo nella prima seduta successiva.

 

Art. 11

Il Comitato direttivo si riunisce almeno una volta l’anno; deve essere convocato a richiesta di almeno tre componenti di esso. Può deliberare quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

 

Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione; convoca e presiede il Comitato direttivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal primo Vice Presidente o dal secondo Vice Presidente nell’identica eventualità. Il Presidente ed i Vice Presidenti mantengono, altresì, i collegamenti con gli associati dei rispettivi Paesi.

 

Art. 13

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno durata triennale. E’ ammessa la rieleggibilità.

 

Art. 14

Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Comitato direttivo o da un sesto dei soci e sono approvate dall’Assemblea.

 

Art. 15

Il Comitato direttivo determina la sede dell’Associazione.

 

Art. 16

I proventi dell’Associazione sono costituiti dalle quote sociali e da eventuali contributi di terzi finalizzati a singole iniziative. L’ Associazione non persegue in alcun modo fini di lucro, ma solo di comune utilità.

 

Art. 17

L’Associazione non ha fini di lucro, ma persegue esclusivamente scopi di comune interesse. Le Sezioni nazionali sono autorizzate a richiedere il riconoscimento della personalità giuridica per il perseguimento dei fini sociali.

 

Art. 18

L’Associazione è aperta a soggetti di altri Paesi europei.

 

Brescia, 25 ottobre 1997

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